Ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis co. 2
nella parte in cui non prevede che la pena prevista possa essere diminuita in misura non eccedente un terzo qualora per la natura, la specie, i mezzi e le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, per violazione degli artt. 3 e 27 commi 1 e 3 della Costituzione.
Letti gli atti del procedimento a carico di IMPUTATO in ordine al reato di cui agli artt. 624-bis co. 2 e 625 co. 1 n. 8 bis) c.p., per essersi impossessato di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la deteneva, strappandola di dosso alla persona. Nello specifico, a bordo di un treno, durante la fase di arresto del convoglio giunto alla stazione di Milano Affori Nord, l’imputato si è impossessato di una catenina d’oro con ciondolo in acquamarina, di proprietà della persona offesa, strappandogliela dal collo. Dopo aver strappato la catenina, l’imputato si è dato alla fuga all’interno del vagone adiacente a quello occupato dalla persona offesa, in attesa che il treno si fermasse completamente, per poi scendere dal treno e fuggire all’interno della stazione di Milano Affori Nord. Il fatto è stato commesso a Milano.
Il Giudice dell’udienza preliminare di Milano, dott.ssa Fiammetta Modica, ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis co. 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena. La pena dovrebbe essere diminuita in misura non eccedente un terzo qualora, per la natura, la specie, i mezzi e le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. La questione è sollevata per violazione degli artt. 3 e 27 commi 1 e 3 della Costituzione. La questione, sottoposta al Giudice dal difensore, appare rilevante per il giudizio in corso e non manifestamente infondata.
Sullo svolgimento del processo
L’imputato è stato sottoposto a fermo di indiziato di reato per furto con strappo aggravato, commesso su un mezzo di trasporto pubblico. Il 10 settembre 2024, l’imputato si è avvicinato alla persona offesa, seduta con la figlia nella seconda carrozza di un treno, e le ha strappato con violenza una collana d’oro con ciondolo in pietra acquamarina.
Il pubblico ministero ha chiesto la convalida del fermo e l’applicazione della custodia cautelare in carcere l’11 settembre 2024. Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Meda e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La qualificazione giuridica del reato come furto con strappo aggravato è stata confermata. Il provvedimento cautelare ha ritenuto adeguata la misura dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, in considerazione della giovane età dell’imputato e della contenuta gravità del fatto, non essendo stata esercitata violenza sulla persona.
Il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale con richiesta di giudizio immediato. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha emesso il decreto di giudizio immediato il 23 settembre 2024. L’imputato, tramite un procuratore speciale, ha chiesto di procedere con il rito abbreviato. La GUP ha fissato l’udienza per il 10 gennaio 2025 per l’ammissione del rito e la discussione. In questa udienza, l’imputato ha avanzato istanza di ammissione al rito abbreviato e il Giudice l’ha ammesso.
Il pubblico ministero ha chiesto la condanna dell’imputato a 2 anni e 6 mesi di reclusione e a 600 euro di multa, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche con prevalenza sull’aggravante e applicando la riduzione per il rito. Il difensore dell’imputato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis c.p. in relazione al minimo edittale della pena, per violazione degli artt. 3 e 27 commi 1 e 3 della Costituzione. Il Giudice ha rinviato l’udienza al 14 marzo 2025. Nel frattempo, su istanza del difensore, il Giudice ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora nel Comune di Meda.
All’udienza odierna, è stata letta l’ordinanza con cui il Giudice rimette la questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata.
Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale
La questione di legittimità costituzionale è rilevante poiché riguarda la sproporzionalità e l’irragionevolezza della disciplina del furto con strappo (art. 624-bis co. 2 e 3 c.p.). Si ritiene che vi sia una violazione dei principi di uguaglianza sostanziale e razionalità (art. 3, comma 2 della Costituzione), della personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena (art. 27, commi 1 e 3 della Costituzione). La soluzione della questione è pregiudiziale e influisce direttamente sul giudizio.
La condotta dell’imputato è stata correttamente qualificata come furto con strappo (art. 624-bis co. 2 e 3 c.p.), aggravato per essere stato commesso su un mezzo di trasporto pubblico (art. 625 co. 1 n. 8-bis c.p.).
La Corte Costituzionale ha distinto il furto con strappo dalla rapina in base alla direzione della violenza. Nel furto con strappo, la violenza è diretta verso la cosa e solo indirettamente verso la persona, mentre nella rapina la violenza è diretta sulla persona. Nel furto con strappo, la vittima può subire la violenza solo in modo riflesso, come effetto dello strappo dell’oggetto, mentre nella rapina la violenza sulla persona è il mezzo per la sottrazione. Se lo strappo non è sufficiente e si esercita violenza sulla persona, si configura una rapina. Non è raro che il furto con strappo si trasformi in rapina per vincere la resistenza della vittima. In questi casi, la lesione si estende dal patrimonio alla persona, mettendo in pericolo anche l’integrità fisica.
Nel caso in esame, il Pubblico Ministero ha contestato che l’imputato abbia sottratto la cosa con una manovra rivolta unicamente verso il bene, senza compiere atti lesivi dell’integrità fisica della vittima.
La pena detentiva prevista per la condotta, in concorso con l’aggravante di cui all’art. 625 co. 1 n. 8-bis c.p., è compresa tra 5 e 10 anni di reclusione (art. 624-bis co. 3 c.p.). Il Giudice ritiene di sospendere il processo e sollevare la questione di legittimità costituzionale prima di pronunciarsi sulla responsabilità penale. Non sono percorribili interpretazioni costituzionalmente orientate della norma.
Il minimo edittale di 5 anni è stato parificato a quello di rapina ed estorsione, reati ritenuti più offensivi in quanto colpiscono l’integrità psicofisica della persona e non solo la sfera patrimoniale. La legge n. 103 del 2017 ha innalzato il minimo edittale per il furto in abitazione e il furto con strappo da 3 a 10 anni. Successivamente, la legge n. 36 del 2019 ha ulteriormente elevato la pena alla reclusione da 5 a 10 anni per il furto con strappo e da 4 a 7 anni per il furto in abitazione. Questa disciplina si applica al caso in esame, poiché il fatto si è verificato nel 2024.
Non è possibile mitigare la pena tramite le circostanze attenuanti generiche, poiché non possono correggere la sproporzione dei limiti edittali. Le circostanze attenuanti generiche sono eventuali e rilevano solo per i parametri di commisurazione della pena. Inoltre, il severo trattamento sanzionatorio non può essere mitigato dal giudizio di bilanciamento, poiché le aggravanti in questione sono “privilegiate” e non permettono una prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche.
È gravosa anche la preclusione alla sospensione condizionale della pena, considerando che il minimo edittale è di 5 anni. Si deve considerare che la condotta contestata corrisponde ai parametri di lieve entità descritti nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 120 del 2023 e n. 86 del 2024. L’imputato, diciannovenne e incensurato al momento del fatto, ha strappato la collana con una mossa fulminea, senza organizzazione. L’azione lesiva è stata rivolta con violenza verso un oggetto, e solo mediatamente verso la vittima, che ha dichiarato di essere stata risarcita.
Sulla non manifesta infondatezza
Il Giudice reputa la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 629 e 628 co. 1-2 c.p. per violazione degli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., introducendo con due sentenze additive (n. 120/2023 per l’estorsione e n. 86/2024 per la rapina) la riduzione di pena non eccedente un terzo per i fatti di lieve entità. La Corte Costituzionale ha riconosciuto che la stessa ratio decidendi della sentenza sull’estorsione si applica anche alla rapina.
Il Giudice ritiene che la stessa ratio sussista anche per il furto con strappo. L’attuale sistema normativo ha introdotto una irragionevole discriminazione, in contrasto con i principi di uguaglianza sostanziale e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con la finalità rieducativa della pena (art. 27, commi 1-3 Cost.).
Il Giudice dubita della legittimità costituzionale dell’art. 624-bis co. 2 e 3 c.p., che non prevede una diminuzione di pena fino a un terzo quando il fatto è di lieve entità. L’equiparazione del furto con strappo al furto in abitazione è irragionevole, poiché il secondo reato ha una maggiore offensività, tutelando anche la sfera del domicilio. Allo stesso modo, è irragionevole la parificazione del minimo edittale del furto con strappo aggravato a quello della rapina e dell’estorsione, reati caratterizzati da violenza alla persona.
L’innalzamento del limite minimo edittale per il furto con strappo senza una “valvola di sicurezza” che permetta di temperare la sanzione per fatti di minore offensività, crea un’irragionevole disparità di trattamento. La norma erode la discrezionalità del giudice e la possibilità di valorizzare le peculiarità del caso concreto.
Le circostanze attenuanti non possono mitigare un limite edittale sproporzionato, e non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti sulle aggravanti ex art. 624-bis ultimo comma c.p.. Inoltre, viene precluso l’accesso alla sospensione condizionale della pena. La Corte Costituzionale aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 656 co. 9 lett. a) c.p.p. che impediva la sospensione dell’esecuzione per il furto con strappo.
L’impossibilità di graduare la pena viola l’art. 3 e l’art. 27 della Costituzione. Una pena eccessivamente gravosa può vanificare il percorso rieducativo. Le riforme del 2017 e 2019 hanno innalzato anche i limiti della pena pecuniaria, oltre a quelli della reclusione.
Il Giudice ritiene che il processo non possa essere definito senza la risoluzione della questione di legittimità, data la peculiarità del caso. Il principio di ragionevolezza e di uguaglianza sostanziale, nonché la finalità rieducativa della pena, impongono la previsione di una fattispecie di lieve entità e la conseguente riduzione della pena.
P.Q.M.
SOLLEVA la questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis co. 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando il fatto risulti di lieve entità, con riferimento agli artt. 3, 27 commi 1 e 3 Cost.
Sospende il giudizio in corso fino all’esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
Dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte Costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Si dà atto che l’ordinanza è stata letta in udienza e si intende notificata ai presenti.
Milano, 14 marzo 2025
Il Giudice, Dott.ssa Fiammetta Modica

