La colpa d’organizzazione anche a fronte dell’autore invisibile: una previsione dettata dall’esigenza punitiva.
Il ruolo sistematico del principio di autonomia della responsabilità dell’ente: i criteri soggettivi d’imputazione.
Le criticità della formula legislativa di cui all’art. 8 co. 1 lett. a) d.lgs. 231/2001
Come brevemente accennato in premessa, la formulazione normativa che disciplina il principio di autonomia della responsabilità degli enti – benché ritenuto necessario al nobile fine di contrastare le devianze criminali delle organizzazioni aziendali – è connotata da una evidente lacunosità, che, nel contesto sistematico del d.lgs. 231/2001, appare difficilmente colmabile, al Infatti, le molte criticità che affiorano già a livello dottrinale, si moltiplicano in seno al rito penale, rendendo ad oggi inesplorata la condanna dell’ente nei casi in cui non venga individuato con certezza l’autore del reato presupposto. A onor del vero, il Giudice di legittimità, in una recente pronuncia25 – pur non condannando le società imputate 26 – ha cercato di dettare una linea speculativa che permettesse l’applicabilità della norma in questione. Tuttavia, si vedrà che le problematiche persistono, come d’altronde testimonia il silenzio giurisprudenziale successivo al predetto sforzo ermeneutico della Sezione V degli Ermellini. Si pone, innanzitutto, il problema dell’accertamento del nesso psicologico dell’autore del reato, giocoforza impossibile27 . Ancorché l’art. 8 del Decreto del 2001 determini una responsabilità autonoma dell’ente, resta ferma la sua dipendenza – ratione naturae – dal reato presupposto. Banalmente: senza reato, non può configurarsi una responsabilità ex d.lgs. 231/2001 in capo all’ente. Pertanto, è lecito interrogarsi se un reato, privato di uno dei suoi elementi costitutivi, ossia l’elemento soggettivo, ma accertato nell’elemento materiale, sia punto che le auspicate condanne dell’ente, a fronte di condotte penalmente rilevanti la cui precisa tracciabilità si è dissolta nel complesso societario, non hanno – a quanto di conoscenza dello scrivente – mai trovato il favore degli organi giudicanti.
Infatti, le molte criticità che affiorano già a livello dottrinale, si moltiplicano in seno al rito penale, rendendo ad oggi inesplorata la condanna dell’ente nei casi in cui non venga individuato con certezza l’autore del reato presupposto. A onor del vero, il Giudice di legittimità, in una recente pronuncia25 – pur non condannando le società imputate 26 – ha cercato di dettare una linea speculativa che permettesse l’applicabilità della norma in questione. Tuttavia, si vedrà che le problematiche persistono, come d’altronde testimonia il silenzio giurisprudenziale successivo al predetto sforzo ermeneutico della Sezione V degli Ermellini. Si pone, innanzitutto, il problema dell’accertamento del nesso psicologico dell’autore del reato, giocoforza impossibile27 . Ancorché l’art. 8 del Decreto del 2001 determini una responsabilità autonoma dell’ente, resta ferma la sua dipendenza – ratione naturae – dal reato presupposto. Banalmente: senza reato, non può configurarsi una responsabilità ex d.lgs. 231/2001 in capo all’ente. Pertanto, è lecito interrogarsi se un reato, privato di uno dei suoi elementi costitutivi, ossia l’elemento soggettivo, ma accertato nell’elemento materiale, sia comunque in grado di fondare la responsabilità dell’ente nell’interesse del quale il fatto è stato commesso.
Sul punto la risoluzione offerta dalla Corte di Cassazione, nella sentenza poc’anzi richiamata, salva l’applicabilità della disciplina sostenendo che il reato non debba intendersi come fattispecie completa in tutti i suoi elementi costituitivi, essendo possibile (rectius inevitabile) procedere nei confronti della persona giuridica in mancanza dell’accertamento del nesso psicologico, poiché il reato deve essere inteso “come tipicità del fatto, accompagnato dalla sua antigiuridicità oggettiva, con esclusione della sua dimensione psicologica. Del resto, anche in altri ambiti il riferimento al reato viene interpretato in termini di sufficienza della tipicità del fatto caratterizzata dall’antigiuridicità obiettiva, senza esigere la colpevolezza” 28. Tale interpretazione, oltre a non rispecchiare le intenzioni del legislatore delegato29, impedisce comunque che la disciplina venga applicata a tutte le fattispecie – tra quelle comprese nel “catalogo dei reati 231” – che assumono una rilevanza penale solo se accompagnata da una volontà dolosa. Difatti, parte della dottrina ha circoscritto la potenziale applicabilità della disciplina i soli reati colposi, e in particolare ai soli reati colposi d’evento.
Pertanto, secondo questa lettura – che pare l’unica lettura possibile per non decretare l’assoluta inapplicabilità dell’art. 8 d.lgs. 231/2001 con riferimento all’autore del reato non individuato – la norma qui in commento troverebbe il suo ambito operativo solo in relazione ad un numero circoscritto di reati presupposto.
Già così si percepisce l’inadeguatezza della previsione legislativa a fronte delle ambiziose premesse, le quali individuavano nell’art. 8 d.lgs. 231/2001 il cuore pulsante del contrasto ai corporate crimes, sancendo la fine delle ipotesi intollerabili di impunità delle società. In seconda battuta si pongono una serie di questioni di ordine sistematico. Quella più soventemente sostenuta come motivo di inapplicabilità della disciplina, eccepisce che la mancata individuazione della persona fisica autrice del reato, impedisce di collocare la stessa in una delle due categorie di soggetti individuate dall’art. 5 del Decreto, e conseguentemente di individuare quale regime d’imputazione – previsti dagli art. 6 e 7 – debba applicarsi, con tutte le differenze che ne conseguono32 .
A tal riguardo la Suprema Corte offre una lettura alquanto approssimativa, se non del tutto inconcludente, affermando che solo nel momento in cui il giudice è in grado di risalire, anche a livello indiziario, ad una delle due tipologie cui si riferiscono gli artt. 6 e 7 d. lgs. 231/2001, potrà pervenire ad una decisione di affermazione della responsabilità dell’ente. Ancora una volta, si percepisce una certa difficoltà argomentativa da parte del Giudice, che liquida la questione alla stregua del “salviamo il salvabile”. Se infatti in astratto può essere condivisa la predetta affermazione giurisprudenziale, deve evidenziarsi che a livello pratico restringe ulteriormente il campo applicativo della norma ex art. 8 co. 1 d.lgs. 231/2001, in quanto si potrà procedere in via autonoma nei confronti dell’ente solamente quando si riesca in via deduttiva a ricostruire l’appartenenza dell’autore alla categoria degli “apicali” piuttosto che dei “subordinati”. E anche qualora si riuscisse a determinare con certezza la categoria di appartenenza, nel caso l’autore del reato sia un soggetto apicale “si assisterebbe ad un abbassamento delle garanzie difensive dell’ente, poiché risulterà assai difficile dimostrare l’elusione fraudolenta degli eventuali modelli organizzativi da parte di un soggetto sconosciuto” 33 , con l’inevitabile conseguenza che la responsabilità si tramuti nella sua forma oggettiva. Si ravvisa poi un’ulteriore contraddizione di sistema che – sebbene non venga ravvisata dalla pronuncia più volte richiamata – sorge tra la mancata individuazione dell’autore del reato – e con esso della sua colpevolezza – e il criterio d’imputazione oggettivo di cui all’art. 5 d.lgs. 231/2001. Invero, l’accertamento circa il fatto che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente non può prescindere dall’individuazione concreta del responsabile34. In particolare la previsione normativa di cui all’art. 5 co. 2 del Decreto – con la quale si esclude la responsabilità dell’ente qualora l’autore del reato abbia agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi – non permette un’indagine superficiale in merito all’interesse o al vantaggio che l’ente avrebbe tratto dalla commissione del fatto illecito. Si possono ben prefigurare ipotesi in cui, in via indiretta, l’ente sia sì destinatario di un qualche vantaggio, ma il reato sia stato comunque commesso nell’esclusivo interesse dell’individuo, circostanza che determinerebbe l’assenza di responsabilità della societas35 . Infatti, la mera presenza di un vantaggio a favore della societas – derivato dalla commissione del reato – non è condizione sufficiente affinché se ne determini una responsabilità ex crimine della stessa. Al fine, quindi, di poter fondare una responsabilità 231 dell’ente, grava sull’accusa l’onere di indagare l’orientamento teleologico della condotta criminose, affinché si accerti in giudizio che esso non risponda esclusivamente ad esigenze personali o comunque estranee alla società di appartenenza del reo, non essendo sufficiente che il coinvolgimento della società risulti dal mero fatto che la stessa abbia tratto un qualche vantaggio dalla vicenda delittuosa quando l’autore del reato ha agito senza tenere minimamente in considerazione i risvolti positivi che, tramite le proprie condotte criminose, ne sarebbero derivati in favore dell’ente. A fortiori, le considerazioni di cui sopra, acquisiscono maggiore pregnanza, se raffrontante con la disposizione di cui all’art. 12 d.lgs. 231/2001, con la quale si prevede un regime di pena alleviato qualora si accerti che l’autore del reato abbia sì agito anche nell’interesse o vantaggio dell’ente, ma comunque nel prevalente interesse proprio.
Infine, un ultimo nodo critico che affiora dalla complessiva e complessa disciplina fondante la responsabilità da reato della società riguarda le garanzie difensive di quest’ultimo con particolare riferimento alla prova liberatoria del modello organizzativo idoneo alla prevenzione del reato nei fatti verificatosi. Come è stato già evidenziato all’interno del presente elaborato, la persona giuridica chiamata a rispondere dei reati commessi da persone appartenenti al proprio complesso societario, possono sempre liberarsi dalle grinfie penali (o amministrative, o di terzo genere, a seconda della lettura preferita) dando prova dell’adozione idonea ed efficace di un modello organizzativo. Tuttavia la disciplina non prevede una tipizzazione del predetto modello di compliance, se non delle considerazioni di carattere generico individuate all’art. 6 co. 2 del Decreto 231, lasciando quindi alla società l’incombenza di individuare le puntuali misure preventive in grado di evitare la commissione dell’illecito, la cui adeguatezza verrà valutata solamente ex post in relazione al reato verificatosi.
Detto ciò, la mancata individuazione del soggetto autore del reato, oltre a determinare l’impossibilità della disciplina da applicarsi tra le previsioni normative contenute agli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001 con notevoli implicazioni anche con riguardo al regime probatorio 36 , potrebbe determinare in capo all’ente l’onere di una probatio diabolica: di fronte alla mancata individuazione dell’autore del reato presupposto, e con esso delle concrete modalità di condotta, del suo ruolo all’interno dell’azienda, dei precisi compiti ad esso affidati, è assai difficile – per non dire impossibile – che l’ente possa produrre a proprio discarico la prova dell’adeguatezza delle precise disposizioni interne in prevenzione del reato comunque commesso. Se, infatti, la complessità aziendale e la dissoluzione dei processi di decisione all’interno dell’azienda giustificano il dettato normativo contenuto nell’art. 8 co. 1 lett. a), alla stessa maniera la mancata individuazione del soggetto che ha posto in essere le condotte penalmente rilevanti rende difficoltosa per l’ente la puntuale individuazione delle prescrizioni preventive contenute nel proprio modello organizzativo che avrebbero dovuto evitare il fatto di reato; tanto più laddove il legislatore faccia riferimento ad un’idoneità concreta dell’adeguatezza preventiva del modello, che quindi necessita di una particolare pregnanza rispetto alle circostanze concrete nelle quali sarebbe stata posta in essere la condotta criminosa.
Pertanto, i pochi spiragli applicativi della disciplina in parola, rischiano in ogni caso di invalidare la principale garanzia difensiva dell’ente, con la conseguenza che, ancora una volta, si sconfini nell’inaccettabile paradigma della responsabilità oggettiva. Detto ciò, vi è autorevole dottrina37 che – pur condividendo alcune delle criticità sovra elencate – ha comunque cercato di ritagliare uno spazio applicativo alla disciplina di cui all’art. 8 co. 1 lett. a). In particolare si ritiene che possa trovare applicazione relativamente alle fattispecie colpose inerenti l’ambito della sicurezza sul lavoro, la cui collocazione normativa è l’art. 25 septies d.lgs. 231/2001. Ciò in considerazione del fatto che nel predetto ambito penalistico “la definizione dei confini della diligenza doverosa da parte del soggetto ipotizzato come responsabile in prima battuta (ovvero, di regola il datore di lavoro) è infatti funzione dei comportamenti e dei doveri di altri soggetti con i quali, occasionalmente o meno, in via sincronica o diacronica, il primo si trova a interagire, quali il delegato, il preposto, gli eventuali sub delegati, il responsabile per la sicurezza, lo stesso lavoratore vittima dell’infortunio ecc., con il conseguente emergere non più di un singolo colpevole del fatto” 38 . Tale ipotesi comporterebbe quindi l’applicabilità nell’ordine di due specifiche tipologie di colpa: da una parte la colpa procedurale in merito agli obblighi di programmazione e valutazione delle procedure di prevenzione al rischio; dall’altra la colpa organizzativa in merito ai profili strettamente organizzativi relativi alla prevenzione del rischio, come ad esempio la predisposizione di attività di emergenza e primo soccorso, di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione, di vigilanza sul rispetto delle procedure di lavoro, di verifica periodica sull’applicazione e sull’efficacia delle procedure adottate, nonché la gestione degli appalti, le riunioni periodiche di sicurezza, le consultazioni con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza39 .
Anche volendo condividere la tesi avanzata da predetta dottrina, deve comunque rilevarsi che in tal modo l’ambito operativo del principio di autonomia della responsabilità dell’ente a fronte di autore invisibile è ridotto al nocciolo, lontano anni luce dalle intenzioni del legislatore che avrebbe dovuto garantire quella generale istanza punitiva della società anche a fronte della dispersione del centro imputativo individuale della condotta criminosa40 .
Conclusioni
Le conclusioni a cui si perviene attraverso le considerazioni sin qui esposte sono una di carattere oggettivo, l’altra di carattere soggettivo. Innanzitutto è innegabile che la disciplina recante il principio di autonomia della responsabilità dell’ente abbia incontrato una forte difficoltà applicativa, finora insormontata. Tant’è che l’unico intervento giurisprudenziale in tema – volto a definire i confini d’intervento della disciplina – è avvenuto non in appoggio alle pretese di condanna degli enti coinvolti nel procedimento, ma in accoglimento delle eccezioni delle difese delle società imputate. E anche a fronte delle letture fornite da giurisprudenza e dottrina, gli spazi applicativi della disciplina in commento sono fortemente ridimensionati rispetto a quella che avrebbe dovuto “evitare di rendere lo strumento della responsabilità degli enti un’arma spuntata”41 .
In vent’anni, quindi, non si è riusciti a colmare quel senso di impunità che accompagna la mancata condanna dell’ente permissivo di condotte penalmente rilevanti di cui in concreto non si riesca ad identificare l’autore.
Tale situazione, a parere di chi scrive, è sintomatica della scelta del legislatore di non identificare chiaramente la natura del corporate crime nostrano. L’impossibilità applicativa del criterio di imputazione soggettivo disciplinato all’art. 8 co. 1 lett. a) d.lgs. 231, rappresenta un chiaro pegno da pagare per la mancanza di coraggio mostrata in sede legislativa. La volontà di voler eludere una classificazione penale della responsabilità dell’ente ha comportato la creazione di un ibrido, che – sebbene possa essere inquadrata in senso penalistico, in senso amministrativistico, o in nessuna delle categorie predette – non è “né carne né pesce”, e poco si presta, nella sua attuale versione ibrida, ad essere perfettamente inquadrata nelle strettoie di tipizzazione classiche del diritto penale. Non si può, e i fatti (rectius le mancate condanne) lo dimostrano, ovviare alle problematiche dell’accertamento penale attraverso una lacunosa formulazione legislativa che si limita a statuire la responsabilità dell’ente a fronte della mancata identificazione dell’autore del reato presupposto, senza tenere in considerazione delle criticità che sorgono sia con riferimento al reato presupposto nei suoi elementi costitutivi, sia con riferimento alla lettura sistematica del principio in parola con le altre disposizioni di carattere generale contenute nel Decreto 231. Si ritiene, dunque, che l’ipotesi oggetto del presente elaborato sia destinata, allo stato attuale, a rimanere una mera disposizione programmatica, volta sì ad evidenziare un aspetto critico del crimine da organizzazione, ma senza fornire le adeguate contromisure.
In estrema conclusione, di fronte a tutte le criticità evidenziate, parrebbe opportuno, in prospettiva futura, che il legislatore intervenga nuovamente in materia, attraverso la previsione di una forma di responsabilità sostanzialmente diretta ed esclusiva dell’ente che meriterebbe di essere formalizzata secondo i rigidi schemi del diritto penale e le relative garanzie difensive ad esse connaturate: un criterio ascrittivo soggettivo identificabile nella colpa di organizzazione pura sarebbe destinato a rimanere “solo su carta” fintanto che la sua configurazione viene “fatta dipendere” dall’accertamento di un reato commesso dalla persona fisica non identificabile. Se, infatti, non è eticamente accettabile lasciare impunito l’ente per i reati – anche gravi – commessi a suo vantaggio o nel suo interesse per la sola irrintracciabilità dell’esecutore materiale del reato, l’unica strada percorribile è quella di una colpevolezza della società non già “dal reato”, ma “per il reato”. In alternativa societas nonnumquam puniri potest.

